Un proprietario che affitta il proprio immobile nel 2026 si trova di fronte a un quadro normativo sensibilmente più vincolante rispetto a tre anni fa. Tra l’esclusione degli alloggi classificati G dal mercato locativo dal 1° gennaio 2025 e il congelamento degli affitti delle abitazioni energeticamente inefficienti, l’affitto del proprio immobile richiede una competenza tecnica che va ben oltre la redazione di un annuncio.
DPE e divieti di affitto: il filtro normativo da verificare prima di ogni locazione
Dal 1° gennaio 2025, un alloggio classificato G al DPE non può più essere offerto in affitto, né essere oggetto di rinnovo o di proroga tacita del contratto. Gli alloggi classificati F seguiranno nel 2028, poi gli E nel 2034. Questo calendario, derivante dalla legge Climat e Résilience, trasforma il DPE in un documento bloccante.
Il decreto del 13 agosto 2025 ha modificato il calcolo del DPE per gli alloggi riscaldati elettricamente, abbassando il coefficiente di conversione da 2,3 a 1,9. In concreto, alcuni immobili riclassificati possono riottenere un’etichetta che consente l’affitto senza lavori. Raccomandiamo di verificare questa possibilità tramite l’Osservatorio DPE dell’Ademe prima di impegnarsi in spese di ristrutturazione energetica.
Per i proprietari che desiderano visitare il sito Immo Galaxy per valutare il potenziale locativo del loro immobile, questa verifica preliminare del DPE condiziona tutto il resto della procedura.
Un alloggio classificato F o G subisce inoltre un congelamento dell’affitto che vieta qualsiasi revisione annuale. In diversi casi, l’aumento durante una nuova locazione o un rinnovo è anch’esso bloccato. Il rendimento locativo di un’abitazione energeticamente inefficiente si degrada quindi meccanicamente, anche se l’immobile rimane temporaneamente affittabile.

Determinazione dell’affitto in zona tesa: regolamentazione e limiti reali
Le regole di regolamentazione degli affitti sono prorogate fino al 31 luglio 2027 nelle zone tese. La distinzione tra regolamentazione stricto sensu (applicabile a Parigi, Lione, Lille, Montpellier e altre comuni volontarie) e plafonamento alla nuova locazione (tutte le zone tese) rimane poco compresa da molti locatori.
Il mancato rispetto dell’affitto di riferimento maggiorato espone il proprietario a sanzioni e a un obbligo di rimborso dell’eccedenza. Verificare l’affitto di riferimento applicabile all’indirizzo esatto dell’immobile è un prerequisito non negoziabile.
Supplemento d’affitto: condizioni rigorose
Il supplemento d’affitto non è un leva di redditività discrezionale. Presuppone caratteristiche di localizzazione o di comfort eccezionali rispetto agli alloggi comparabili del vicinato. Un balcone a sbalzo, una vista libera su un monumento, un’altezza sotto soffitto atipica possono giustificarlo. Una cucina attrezzata o un parcheggio sotterraneo generalmente non sono sufficienti.
Osserviamo che gli inquilini contestano sempre di più questi supplementi davanti alle commissioni dipartimentali di conciliazione. Documentare precisamente la giustificazione fin dalla redazione del contratto protegge il locatore in caso di controversia.
Contratto di locazione e nuove clausole: cosa cambia nel 2026
Un nuovo contratto tipo entrerà in vigore il 1° ottobre 2026, con menzioni obbligatorie aggiuntive. Oltre a questa novità, la solidità del contratto si basa su punti che vediamo regolarmente trascurati:
- La clausola risolutiva per morosità deve essere redatta con precisione per essere attivabile rapidamente. Una formulazione vaga ritarda la procedura legale di diversi mesi.
- Il verbale di ingresso, realizzato con foto datate e descrizione stanza per stanza, rimane il documento più protettivo in caso di controversia sul deposito cauzionale.
- La menzione del DPE nel contratto è obbligatoria, inclusa la classe energetica e la classe climatica. Un contratto privo di questa menzione espone il locatore a un’azione di riduzione dell’affitto.
- Il inventario dei mobili (locazione arredata) deve elencare ogni elemento con il suo stato. Un inventario incompleto indebolisce qualsiasi trattenuta sul deposito cauzionale.

Gestione locativa e assicurazione: decidere tra autonomia e delega
Gestire autonomamente l’affitto del proprio appartamento riduce i costi di gestione (generalmente calcolati in percentuale sugli affitti incassati), ma espone il proprietario a errori procedurali costosi. La scelta tra gestione diretta e mandato di gestione dipende dal volume di beni e dalla distanza geografica, non da una preferenza personale.
Per quanto riguarda l’assicurazione, due coperture meritano un’analisi distinta:
- La garanzia affitti non pagati (GLI) copre il rischio di morosità e le spese legali. Impone criteri di selezione dell’inquilino (rapporto affitto/redditi, tipo di contratto di lavoro) che l’assicuratore verifica prima di qualsiasi indennizzo.
- L’assicurazione per proprietari non occupanti (PNO) copre i sinistri che si verificano al di fuori della responsabilità dell’inquilino. Rimane pertinente anche quando l’inquilino dispone di un’assicurazione abitativa, poiché i due contratti non coprono le stesse voci.
- Il fideicommissario Visale, proposto da Action Logement, costituisce un’alternativa gratuita alla GLI per alcuni profili di inquilini, ma il suo ambito di indennizzo è più limitato.
Redditività locativa netta: integrare tutte le voci
Un calcolo di redditività che si limita al rapporto affitto annuale su prezzo d’acquisto ignora la tassa fondiaria, le spese non recuperabili, la vacanza locativa e il costo dell’assicurazione. La redditività netta reale è spesso inferiore di due o tre punti rispetto alla redditività lorda annunciata.
La fiscalità dei redditi locativi (micro-fondi, regime reale, status LMNP) modifica anche il risultato finale. Un immobile arredato sotto status LMNP consente l’ammortamento contabile dell’immobile e dei mobili, riducendo così la base imponibile senza uscita di cassa.
Riuscire a locare un immobile nel 2026 si basa su tre pilastri tecnici: un DPE conforme al calendario di divieto, un affitto fissato nel rispetto della regolamentazione applicabile e un contratto le cui clausole siano state redatte per resistere a una controversia. Il resto, dalla selezione dell’inquilino alla gestione ordinaria, deriva da queste fondamenta.



